Art. 7.
(Soggetti beneficiari).

      1. Possono accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al 70 per cento del fondo, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

          a) cittadinanza italiana o di un Paese appartenente all'Unione europea;

          b) essere genitori, anche adottivi, di uno o più figli minori;

          c) non essere proprietari di altro immobile, sull'intero territorio nazionale, il cui valore catastale supera 50.000 euro;

          d) non fruire di analoghe agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali;

          e) non avere percepito, come nucleo familiare, nel periodo di imposta precedente

 

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a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo lordo, imponibile ai fini dell'IRPEF, superiore a 50.000 euro.

      2. Possono altresì accedere ai mutui di cui all'articolo 6, per una quota pari al restante 30 per cento del fondo, i soggetti di età non superiore a trentacinque anni che, oltre a possedere i requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 1, abbiano contratto matrimonio.
      3. Il limite di reddito di cui al comma 1, lettera e), può essere annualmente modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Esso è altresì aumentato di 1.500 euro per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda per la concessione del mutuo di cui all'articolo 6 della presente legge, o di 3.000 euro qualora il figlio si trovi in situazione di handicap accertata ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
      4. Le agevolazioni concesse ai sensi del presente articolo cessano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello nel quale il nucleo familiare dichiara un reddito annuo lordo superiore a 50.000 euro o entra in possesso di un'altra proprietà immobiliare situata nel territorio nazionale il cui valore catastale supera 50.000 euro.